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Vaccinazioni e privacy dei lavoratori dipendenti

Secondo il Garante per la privacy, il datore di lavoro non può chiedere né ai dipendenti se hanno ricevuto il vaccino anti COVID-19 né al medico competente del lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati

Il datore di lavoro non può chiedere informazioni o prove dell’avvenuta vaccinazione né ai propri dipendenti né al medico competente del lavoro. Nemmeno il consenso dei dipendenti non rende lecite queste richieste. Lo vietano sia le disposizioni sull’emergenza sanitaria sia la disciplina in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008, TUSL). Questa consente infatti esclusivamente al medico competente il trattamento dei dati sanitari dei lavoratori (comprese le informazioni sulla vaccinazione) nell’ambito della sorveglianza sanitaria, in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro, invece, può acquisire i giudizi del medico competente in seguito a tale verifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni.

La vaccinazione contro COVID-19 può essere requisito necessario per accedere a luoghi di lavoro e per svolgere mansioni (es. in ambito sanitario)?

I lavori in ambito sanitario comportano elevati rischi sia per i lavoratori sia i pazienti. Come tutti quelli che comportano esposizione ad agenti biologici, quando la valutazione del rischio ne rilevi la necessità, sono soggetti alle misure previste dall’art. 279 del TUSL, quali:

  • sorveglianza sanitaria;
  • misure speciali di protezione (messa a disposizione di vaccini per i lavoratori non immuni all’agente biologico presente nella lavorazione; allontanamento temporaneo dei lavoratori per i quali il medico competente ha espresso giudizio di inidoneità alla mansione specifica);
  • in presenza di anomalie imputabili all’esposizione di lavoratori a uno stesso agente, il medico competente informa il datore di lavoro;
  • a seguito di questa informazione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio;
  • il medico competente informa i lavoratori sui controlli sanitari cui sono sottoposti necessariamente anche dopo la cessazione dell’attività che ha comportato rischi di esposizione a particolari agenti biologici nonché sui rischi/benefici della vaccinazione e della non vaccinazione.

Attualmente il legislatore nazionale non ha imposto che la vaccinazione contro COVID-19 sia condizione necessaria per svolgere alcuna professione, attività lavorativa o mansione.

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